Approda nuovamente in Consiglio Valle il ricorso presentato al TAR contro l’aggiudicazione dei lavori del nuovo ospedale ‘U.Parini’ di Aosta. A sollevare la questione è stato il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Alberto Zucchi, con un’interrogazione a risposta immediata rivolta al presidente della Regione Renzo Testolin.
Nel suo intervento Zucchi ha espresso preoccupazione per i contenuti del ricorso presentato dal secondo classificato nella gara d’appalto, annunciando la richiesta di accesso agli atti.
“Le motivazioni alla base del ricorso del secondo classificato nella procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’ospedale Parini non sono affatto questioni di poco conto: vorremmo comprenderle, perché abbiamo dubbi fondati sulle procedure di affidamento messe in campo dalla società SIV per l’assegnazione dei lavori. Oggi stesso presenteremo un accesso agli atti”, ha dichiarato il Consigliere di Fratelli d’Italia.
La risposta di Testolin
Nella replica, il Presidente della Regione ha precisato anzitutto che l’Amministrazione regionale non è parte del procedimento giudiziario: “ricorso presentato al Tribunale Amministrativo di Aosta dal secondo classificato è stato notificato alla società SIV, parte resistente, alla stazione appaltante, oltre che alla controinteressata, ma non all’Amministrazione regionale che non è, dunque, né destinataria dell’atto, né parte nel procedimento”.
Il Presidente ha quindi riferito che – secondo quanto comunicato informalmente dalla società SIV – non è opportuno rendere pubblici nel dettaglio i motivi del ricorso fino alla conclusione del giudizio amministrativo.
“Come comunicatoci informalmente da SIV non è opportuno in questa fase, per rispetto delle parti ed in pendenza di giudizio, comunicare compiutamente e pubblicamente i puntuali motivi di ricorso”, ha concluso.
I punti contestati
Pur mantenendo il riserbo sul contenuto integrale dell’azione legale, Testolin ha indicato gli aspetti generali oggetto dell’impugnazione.
“Sulla base di quanto riferito dalla società, si evidenzia che da un punto di vista generale i motivi del ricorso non attengono ad aspetti economici e societari del primo classificato, ma afferiscono ad aspetti inerenti al possesso dei requisiti di gara da parte del Consorzio di imprese vincitore, alla percentuale di avvalimento garantita da un’impresa terza e, infine, all’ammissibilità di alcune migliorie”.




