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Legge elettorale regionale: respinto il ricorso di AVS-Rete Civica, ma la sentenza non mette ancora il punto

Il tribunale di Aosta ha respinto il ricorso d’urgenza presentato da AVS-Rete Civica contro l’applicabilità della nuova legge elettorale regionale alle prossime elezioni del 28 settembre.

Nel provvedimento, il giudice Giulia De Luca scrive: ”deve ritenersi che nel caso ‘de quo’ le operazioni di voto siano regolate dalla legge regionale numero 27/2025, come dichiarato dall’amministrazione resistente con la nota del 17 aprile 2025, peraltro – in un momento antecedente l’inizio dell’attività di predisposizione delle liste da parte dei ricorrenti – attività che è iniziata in data 20/06/2025, quando (..) non sussisteva alcuna incertezza sull’applicazione da parte dell’amministrazione della nuova legge elettorale, ove promulgata a seguito del referendum confermativo, con conseguente irrilevanza nel caso di specie del parere del Consiglio di Stato citato da parte ricorrente”.

Il ricorso mirava a contestare l’introduzione delle tre preferenze di genere al posto dell’unica in questa tornata elettorale. Tuttavia, il giudice osserva che esso è “volto alla tutela dell’interesse legittimo a che il procedimento elettorale si svolga conformemente alle norme giuridiche che lo regolano, il che esclude la giurisdizione di questo giudice, trattandosi di posizione attinente alla dimensione sostanziale delle relazioni giuridiche fra amministrazione e cittadini”.

In particolare, viene precisato che “le contestazioni in ordine all’applicazione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere potranno essere fatte valere dinanzi al giudice amministrativo attraverso i rimedi appositamente previsti dal legislatore e, quindi, successivamente alla conclusione del procedimento elettorale, sempreché la suddetta applicazione abbia inciso concretamente sull’esito delle elezioni (…), oppure anche prima delle elezioni, laddove ne sussistano i presupposti, azionando la tutela anticipata di cui all’art. 129 D.Lgs. n. 104/2010 avverso gli atti del procedimento che, ancorché precedenti la proclamazione degli eletti, siano immediatamente lesivi”.

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