Una sentenza europea arriva come una tegola sulla Giunta comunale. Ed in particolare sull’Assessore alla Politiche sociali, Marco Gheller, che solo a gennaio aveva definito le tempistiche per la riqualificazione del Centro Brocherel: un mese per l’affido definitivo e tre anni per la realizzazione dei lavori.
Mai dichiarazioni furono più intempestive, vista la sentenza appena successiva della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio scorso: una pronuncia che ha sostanzialmente ridimensionato il diritto di prelazione contenuto all’art.193 del Codice dei contratti pubblici, su cui la procedura di riqualificazione dello stabile – in partenariato pubblico/privato – era stata concepita. Un boomerang che rischia di far slittare l’avvio dei lavori nuovamente, in quanto il diritto di prelazione riservato al soggetto originariamente proponente – nel caso di specie riservato ad una maxi-cooperativa di Parma – sarebbe incompatibile con i principi europei di concorrenza e parità di trattamento.
A renderlo noto è la stessa Amministrazione comunale, attraverso un comunicato stampa, sebbene in forma parzialmente edulcorata sui potenziali esiti futuri circa i lavori. Il Comune ha infatti preso atto “dell’intervento in autotutela disposto dalla CUC (Centrale Unica di Committenza)”, sottolineando la tempestività degli uffici nel riformulare il bando secondo i nuovi indirizzi europei.
A sostenerlo è il Sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, che commenta: “in tempi rapidi siamo riusciti a ripubblicarlo, confermando che il Centro Brocherel resta una priorità assoluta. Il nostro obiettivo è realizzare un’opera fondamentale per la comunità e lo porteremo a termine”.
Decisamente più cauto rispetto a gennaio, l’Assessore Gheller che ha concluso: “dispiace perché eravamo all’ultimo metro, l’aggiornamento ci ha però consentito di adeguare il bando alla nuova procedura europea ed ora, grazie al lavoro immediato degli uffici, siamo ripartiti con un testo ancora più chiaro, solido e competitivo”.
Resta ora da verificare se il nuovo impianto della gara, privato del meccanismo consentito all’art.193 Codice dei contratti pubblici, riuscirà a garantire stabilità all’iter o se – al contrario – l’apertura di un nuovo bando finirà per esporre la procedura a nuovi possibili contenziosi.




