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Lega e Autonomisti dichiarano guerra a Roma, aprono bar, ristoranti, impianti a fune e hotel, restano chiuse le scuole

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di Redazione

Sarà votata oggi in consiglio la proposta di legge regionale 1, “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza”. 

La legge è stata presentata dai consiglieri Manfrin, Aggravi, Sammaritani, Spelgatti, Distort, Brunod, Foudraz, Ganis, Lavy, Perron e Planaz.

In sostanza con questa legge si ritorna in Valle d’Aosta alla situazione prima del dpcm del 18 ottobre del governo Conte. 

Ecco la proposta di legge con il nuovo testo predisposto dalla commissioni consigliari permanenti IV e V.

Alcuni punti interessanti della legge:

Articolo 2 Comma 9: Per tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi o manifestazioni pubbliche, si seguono le disposizioni emergenziali. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione.

Articolo 2 Comma 13: A decorrere dalla  data di entrata  in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

Articolo 2 Comma 14: A decorrere dalla  data di entrata  in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

Articolo 2 Comma 15.   A decorrere dalla  data di entrata  in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

Articolo 2 Comma 16. A decorrere dalla  data di entrata  in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico- ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti.

 

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